Nuova IMU

Pagina contenente tutte le informazioni utili riguardo l'IMU - Imposta Municipale Propria

La Nuova IMU è dovuta per:

– abitazioni principali aventi categoria catastale A1 – A8 e A9 e relative pertinenze (una per categoria C2/C6/C7)
– altri fabbricati es:
* case diverse dall’abitazione principale (es. case a disposizione, case date in locazione)
* autorimesse e posti auto diversi da quello di pertinenza
* abitazioni concesse in comodato d’uso tra parenti di I grado)
* negozi – uffici – fabbricati destinati all’attività di impresa
* abitazioni di edilizia residenziale pubblica
– aree fabbricabili
– terreni agricoli non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
– beni merce
– fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura


  1. Aliquote e detrazioni d’imposta
  2. Esenzioni 2023
  3. Riduzione d’imposta
  4. Scadenze e modalità di pagamento
  5. Dichiarazione IMU
  6. Vai al calcolo online dell’ Imposta
  7. Ravvedimento operoso – Pagamento tardivo

Aliquote e detrazioni d’imposta 2023

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.05.2023 sono state approvate, per l’anno d’imposta 2023, le seguenti aliquote e detrazioni:

a. 10,00 per mille aliquota ordinaria per aree fabbricabili, terreni agricoli (non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali) e fabbricati non rientranti nelle sotto indicate aliquote particolari;

b. 10,6 per mille (quota spettante al Comune 3 per mille) unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e assicurazione”;

c. 10,3 per mille (quota spettante al Comune 2,7 per mille) unità immobiliari censite nella categoria catastale D esclusa D/5;

d. 10,3 per mille unità immobiliari censite nella categoria catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nella categoria catastale C2 (devono intendersi esclusivamente cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione e non magazzini/depositi) e C6, qualora non si tratti di unità adibite ad abitazione principale e relative pertinenze e non siano locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (es. case a disposizione, case date in locazione autorimesse diverse dalla pertinenza);

e. 10,00  per mille con riduzione del 25%  dell’imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431;

f. 9,5 per mille unità immobiliari censite nelle categorie catastali C1, C/2 (esclusivamente magazzini/depositi e non cantine e soffitte disgiunte da abitazione) e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva ovvero concesse in locazione per l’esercizio di attività produttive;(1)

g.  8,5 per mille unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica;(2)

h. 5,0 per mille unità immobiliari a destinazione abitativa, comprese le pertinenze, concesse in comodato gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza  anagrafica, limitatamente al caso di scambio reciproco degli stessi e solo se entrambi i soggetti possiedono quest’unica unità immobiliare nel territorio comunale;(2)

i. 5,0 per mille alloggi, e loro pertinenze, regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto assegnatario  e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

j. 6,0 per mille abitazione principale di categoria catastale A1- A8 e A9 e relative pertinenze nonché unità immobiliari, sempre di categoria catastale A1 – A8 e A9, ad esse assimilate ex art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU (unità immobiliari, direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata). Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali;

k. 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura;

(1) per usufruire delle agevolazione previste al punto f), è necessario presentare la dichiarazione IMU ponendo nelle annotazioni che trattasi di unità utilizzata direttamente ovvero locata per l’esercizio di un’attività commerciale o artigianale.

(2) come indicato dal Regolamento IMU per usufruire dell’agevolazione prevista ai punti g) e h) è necessario presentare i modelli di autodichiarazione predisposti dall’ufficio Tributi, salvo si rientri nel comodato d’uso previsto dalla legge 208/2015 (stabilità 2016).

Vai alla sezione modulistica

Esenzioni 2023

Sono esenti:

· dal 2022 i beni merce ossia gli immobili di proprietà di imprese edili, costruiti e destinati alla vendita, non locati, finché rientrano in questa condizione (art. 1, comma 751 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

Riduzione d’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili-storici e concessi in uso gratuito ai sensi della L. 208/2015

La base imponibile da utilizzare per il calcolo dell’IMU è ridotta al 50 per cento:

1. per i fabbricati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità/inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Per usufruire dell’agevolazione il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva corredata di idonea documentazione comprovante lo stato dei fabbricati – vai alla sezione modulistica

2. per gli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs 22.01.2004 n. 42

3. per gli immobili (abitazione ed eventuale pertinenza) – escluse le unità immobiliari “di lusso” classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 – rientranti nei requisiti dell’agevolazione per comodato d’uso di cui alla  legge 208/15 (Stabilità 2016) ovvero:

a)  Il comodante può:
– essere proprietario – in Italia – della sola abitazione data in comodato d’uso e risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune (nel caso specifico Codogno) in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
– ovvero essere proprietario al massimo di due abitazioni ubicate nello stesso Comune (nel caso specifico Codogno)  di cui una deve essere necessariamente la propria abitazione principale;
b) Il comodato d’uso deve essere registrato presso l’Agenzia dell’Entrate;
c) Il comodante potrà opportunamente comunicare all’ufficio tributi l’avvenuta registrazione del contratto per agevolare l’aggiornamento della banca dati, NON sussistendo più obbligo dichiarativo.

Scadenze e modalità di pagamento dell’anno 2023

Scadenze:

Entro il 16 GIUGNO 2023 deve essere versata la I rata IMU
Entro il 18 DICEMBRE 2023 deve essere versata la II rata IMU
È  possibile effettuare l’intero versamento annuale  entro il 16 GIUGNO 2023 riservandosi di verificare eventuali variazioni dopo l’approvazione delle aliquote

Modalità di versamento:

Si utilizza il modello di pagamento unificato F24 ordinario o semplificato.

Versamento minimo:

Il regolamento delle Entrate del Comune di Codogno ha previsto il versamento minimo di € 12,00 riferito all’intera annualità per ciascun contribuente. Ciò significa che al di sotto dei 12 euro NON si effettua versamento.

– Codici tributo da utilizzare per i  versamenti  con modello F24

Codice Comune: C816

3912: IMU abitazione principale Comune (solo categorie catastali A/1-A/8-A/9 e pertinenze)

3913: IMU cat. D/10 fabbricati rurali ad uso strumentale all’agricoltura

3914: IMU terreni agricoli Comune

3916: IMU aree fabbricabili Comune

3918: IMU altri fabbricati Comune (escluse categorie catastali D)

3925: IMU immobili gruppo catastale D – escluso D10 – quota Stato aliquota fino al 7,6 per mille

3930: IMU immobili gruppo catastale D – escluso D10 – quota Comune aliquota eccedente il 7,6 per mille

3939: fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti beni merce) fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell’anno precedente, che influiscono sulla determinazione della tassa, della sua riduzione o dell’esenzione.

Tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione IMU sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 è prorogato al 30 giugno 2023. Sempre entro il 30 giugno 2023 devono essere presentate le dichiarazioni IMU riferite all’anno 2022, anche quelle degli Enti Non Commerciali.

Consulta la documentazione dedicata:

Vai al calcolo online dell’ Imposta

Prima di procedere al calcolo si invita i contribuenti a verificare i dati da inserire: rendite catastali (le rendite catastali sono reperibili sul sito: www.agenziaterritorio.it ) e/o valori delle aree fabbricabili.

Le aliquote sono già inserite nel programma. Con le informazioni e dati raccolti, è possibile eseguire il calcolo  IMU. E’ necessario compilare una videata per ogni immobile.

L’Ente declina qualsiasi responsabilità per errori di calcolo derivanti dall’immissione di dati incongruenti. Il Comune, pertanto, mantiene inalterato il proprio potere di controllo e accertamento sui versamenti effettuati utilizzando questa funzione.

Si raccomanda agli utenti registrati, prima di procedere alla stampa del prospetto di calcolo IMU e dei relativi modelli F24, di verificare l’aggiornamento e la correttezza dei dati inseriti. Nel caso risultassero eventuali incongruenze si invita a contattare l’Ufficio Tributi.

Ravvedimento operoso

Si ricorre all’istituto del ravvedimento operoso, versando l’imposta dovuta maggiorata di sanzioni e interessi, nel caso in cui:

– il versamento dell’imposta avvenga successivamente alla data di scadenza (anche di un solo giorno)
– ci si accorga di aver versato un importo inferiore all’imposta dovuta

Nel caso di parziale versamento siete invitati a contattare l’ufficio tributi

(*) Servizio normalmente accessibile tutti i giorni dalle 7.00 alle 21.00 (ulteriori informazioni)

Pagina aggiornata il 29/05/2023

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