Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
Approvati in data 14 gennaio 2021 il nuovo Dpcm e il Decreto Legge che stabiliscono regole e divieti fino al 5 marzo 2021: gli impianti da sci rimangono chiusi fino al 15 febbraio, palestre, piscine e cinema fino al 5 marzo, i musei potranno aprire dal lunedì al venerdì ma solo in fascia gialla, cibo e bevande potranno essere acquistati nei bar soltanto fino alle 18.00.
In base all'Ordinanza del Ministro della Salute dell' 8 gennaio 2021, a partire dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio la Lombardia è in 'zona arancione'.
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato l'8 gennaio 2021 l'Ordinanza regionale n. 676 che prevede dall'11 al 24 gennaio 2021 il ricorso alla didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP).
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 gennaio 2021 un Decreto-Legge (n. 1) che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
Inoltre, il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".
Dall'11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.
Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in "zona rossa" è confermata la possibilità (decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172) di spostarsi, una volta al giorno, in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti), verso una sola abitazione privata della propria regione.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l'applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Il Governo ha emanato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 durante il periodo delle feste, dal 24 dicembre al 6 gennaio.
CONSULTA I DETTAGLI
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell'11 dicembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in "zona gialla" a partire dal 13 dicembre.
CONSULTA I DETTAGLI RIFERITI ALLA REGIONE LOMBARDIA
Visita il sito per consultare dettagli e allegati relativi alle ordinanze e decreti emanati:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre conferma l'individuazione di tre differenti "zone", corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.
Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre prevedono, in attuazione del Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.
CONSULTA I DETTAGLI RIFERITI ALLA REGIONE LOMBARDIA
Visita il sito per consultare dettagli e allegati:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che dispone il passaggio nell'area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte e nell'area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia.
Il provvedimento entrerà in vigore il 29 novembre.
COSA CAMBIA PER LA REGIONE LOMBARDIA?
Vedi tutti i dettagli sul sito:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
Precisazioni dalla Protezione Civile per attività di profilassi antinfluenzale
Tutti i dettagli alla pagina: https://www.comune.codogno.lo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5235
Progetto ASSISTENZA SANITARIA
Gli assistiti che non riescono a contattare immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale possono avvalersi di una risposta competente, chiamando il numero di emergenza:
116117 (attivo nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 20,00)
Risponderà un operatore che cercherà di inquadrare il problema, per poi mettere in contatto il paziente con il soggetto più idoneo:
- la Centrale di sorveglianza dell'ASST di Lodi - se la persona risulta già positiva al Covid - che informa poi il Medico di Medicina Generale.
- la nuova Consolle medica della Prefettura dove personale medico volontario sarà a disposizione per ascoltare i bisogni sanitari e offrire assistenza e consigli utili, rassicurando i pazienti, per poi avvertire la Centrale (in caso di sintomi riconducibili al Covid) o il MMG (in caso di sintomi non riconducibili al Covid).
Un'iniziativa unica nel suo genere, nata dalla collaborazione tra Prefettura, ATS, ASST, Regione Lombardia e Medici di Medicina Generale per garantire la migliore cura dei pazienti e supportare i Medici che in questo periodo critico devono far fronte a un numero crescente di richieste.
Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM che entra in vigore il 6 novembre.
La Regione Lombardia è stata dichiarata "zona rossa" a seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute
Il presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm che entra in vigore lunedì 26 ottobre, fino al 24 novembre.
Fissata alle 18.00 la chiusura dei locali pubblici.
La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti potranno rimanere aperti (sempre fino alle 18.00).
La scuola: «L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza (...), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica (...) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività»
Le piscine e le palestre vengono chiuse
Gli spostamenti tra Regioni restano liberi
I trasporti pubblici: «È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute»
Sospese le attività anche di cinema e teatri
Consulta le ultime disposizioni e l'ordinanza n. 623 della Regione Lombardia.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione che abbiamo reso disponibile anche sul nostro sito.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell'epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre fino al 6 novembre 2020.
L'Ordinanza prevede in particolare:
Misure anti-movida
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18.00 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l'uso delle "slot machine" negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.
Accesso alle RSA
L'accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all'entrata e l'adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell'Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività.
Pubblicato il testo del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 sulle restrizioni dovute al Covid19.
Feste vietate nei locali e per i banchetti dopo le cerimonie si potranno avere massimo 30 invitati, le persone non potranno stare ferme di fronte a bar e ristoranti, ma nemmeno in gruppo nei parchi o nelle strade. Per quanto riguarda le feste in casa non è più un divieto, ma una "forte raccomandazione".
Vige l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è inoltre previsto l'obbligo dell'utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Sono esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020)